Normativa

La legislazione attuale, T.U.S. 81/2008 emendato dalla legge n° 177/2012, nel merito della “Bonifica da Ordigni Residuati Bellici” ha introdotto modifiche sostanziali ai seguenti articoli: 

  • Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi);
  • Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione);
  • Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento);
  • Art. 104 (Modalità attuative di particolari obblighi) e gli allegati XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori) e XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili).

I quali si possono riassumere in questi punti principali:

  • obbligo diretto a carico del C.S.P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di eseguire la valutazione preliminare del rischio bellico residuale in un’area progettuale;
  • previsione a cura del C. S. P. di idoneo quadro economico relativo alla bonifica ordigni residuati bellici; 
  • inserimento di tale importo negli oneri di sicurezza, pertanto non soggetti a ribasso in sede di gara; 
  • predisposizione di un nuovo sistema di qualificazione per imprese specializzate nella bonifica bellica. 

Dall’analisi del rischio bellico possono emergere 2 situazioni:

  • Livello di rischio residuo accettabile, caso in cui il C.S.P./C.S.E. (Coordinatore Sicurezza) potrà procedere con le attività primarie oggetto di appalto, senza richiedere ulteriori verifiche di campo;
  • Livello di rischio bellico residuo non accettabile, caso in cui il C.S.P. /C.S.E. (Coordinatore Sicurezza) dovrà procedere con la messa in sicurezza convenzionale delle zone a rischio bellico.

La “Messa in sicurezza convenzionale” è l’attività di: 

Bonifica Precauzionale degli Ordigni Esplosivi Residuati Bellici, questa è l’unica attività prevista ed autorizzata dal Ministero della Difesa che si attiva esclusivamente tramite l’inoltro di un’istanza presso gli Uffici B.C.M. di competenza, il 5° Reparto Infrastrutture di Padova e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, necessaria per ottenere il “Parere Vincolante” del Ministero della Difesa in base al D. Lgs 66/2010 e al D. Lgs 20/2012 in grado di sollevare i responsabili dei cantieri dai rischi dovuti al ritrovamento di ordigni esplosivi residuati bellici.