Servizi e Attività
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI, INDAGINI MAGNETOMETRICHE, VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUALE.
In particolare l’attività prevalente è la BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI che si compone, generalmente delle seguenti fasi:
Attività preliminari:
Attività in campo:
Impianto/espianto di cantiere, impiego di personale tecnico specializzato munito di brevetto B.C.M., uso di apparati elettronici di rilevamento, mezzi di trasporto, macchine operatrici per perforazione e scavo.
Tale attività ha lo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da sottoporre a bonifica superficiale che impedisca un efficace e corretto impiego degli apparati di ricerca.
La bonifica superficiale consiste nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di ordigni bellici nonché di tutte le masse metalliche presenti superficialmente sul terreno e all’interno di uno strato di profondità massima di cm 100.
Tale tipologia di bonifica ha lo scopo di ricercare, individuare e localizzare ordigni esplosivi residuati bellici presenti all’interno di un determinato volume di terreno che dovrà essere soggetto a scavi oppure ad attività invasive come il movimento di mezzi d’opera, ad una certa profondità dal piano di campagna, superiore a cm 100, eseguita a mezzo di trivellazioni verticali da eseguirsi al centro di quadrati di lato 2,80 mt.
Tale metodologia viene applicata in terreni caratterizzati dalla presenza diffusa di anomalie magnetiche che rendono scarsamente efficace la bonifica superficiale classica nonché il metodo delle trivellazioni.
Lavori di scavo a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici e/o a mano, per la ricerca, individuazione e recupero degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti.
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO RESIDUALE
La valutazione preliminare del rischio bellico residuale di un determinato sito progettuale, obbligo legislativo diretto, comprende tutte quelle attività preliminari necessarie per definire la necessità di prevedere una successiva messa in sicurezza convenzionale su di un sito o su di una porzione d’area considerata a rischio.
Legando la legislazione e le normative vigenti in territorio nazionale, al fine di definire l’ambito soggettivo della responsabilità diretta od indiretta, il processo decisionale per la corretta analisi, della valutazione del rischio bellico e successiva messa in sicurezza convenzionale del sito di intervento, si sviluppa attraverso le seguenti attività:
Un’adeguata ricerca storiografica, intesa ad escludere che il sito su cui insisteranno i lavori non sia stato interessato da eventi bellici, rappresenta una condizione sufficiente per determinare l’esclusione della responsabilità a capo dell’esecutore lavori e quindi la non imputabilità della responsabilità in capo al soggetto stesso, in quanto trattasi di causa imprevedibile; contrariamente non si può affermare in caso di documentata attività bellica (campale o area) che abbia interessato il sito in esame.
Determinante ai fini della corretta interpretazione e valutazione di tale rischio interferente, è l’analisi dello stato di fatto del sito oggetto di intervento; in particolare la valutazione del grado di antropizzazione post bellico del piano di campagna attuale (riporti, rimaneggiamenti, scavi, urbanizzazioni ed eventuali bonifiche belliche già svolte) e la sua sovrapposizione con la tipologia di intervento da realizzare. Tale combinazione permetterà di definire se le opere previste in fase di progettazione andranno ad interferire con il piano di calpestio originario e quindi con un potenziale ordigno inesploso.
Nei casi in cui i due precedenti strumenti non fornissero risultati esaustivi, ad ulteriore consolidamento dei profili di imputabilità delle responsabilità e della riconducibilità del rinvenimento di ordigni bellici tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, qualora non sia stato precedentemente definito il livello di rischio residuo, giova l’esecuzione di verifiche preventive sui terreni interessati dalle attività principali. Tali indagini vengono eseguite mediante appositi apparati di ricerca (Magnetometri) opportunamente equipaggiati e tarati a norma di legge e riconosciuti dal Ministero della Difesa (GENIODIFE), possibilmente a partire dal piano di campagna vegetale originario, documentate in apposito verbale (rapporto o relazione tecnica di attività) come elemento di possibile ulteriore prova della correttezza dell’operato delle parti in termini di responsabilità.
Il rischio di rinvenimento di ordigni bellici è il prodotto di due fattori: la probabilità che accada un evento (ritrovamento di ordigno) e la sua magnitudo (gravità del danno potenziale).
Per la valutazione di un rischio simile occorre, quindi, stimare la probabilità di ritrovamento dell’ordigno e ridurre questo rischio al minimo, in quanto la magnitudo è senz’altro alta e non è possibile intervenire su di essa.
Pertanto, la valutazione degli indici attribuibili alla probabilità di ritrovamento ed all’entità del danno potenziale, e di conseguenza, la valutazione del rischio sarà, evidentemente, tanto più accurata, quanto, maggiori saranno le informazioni reperite con le indagini storiche, sugli avvenimenti bellici svoltisi sul sito, e sugli ordigni esplosivi presumibilmente utilizzati.
Qualora l’area oggetto della realizzazione di nuove opere è situata in quei territori che sono stati interessati da azioni militari terrestri o aeree documentate, per i quali, in assenza di significativi interventi di antropizzazione, non poteva escludersi la presenza di ordigni bellici inesplosi” (livello di rischio residuo “inaccettabile”) si deve procedere con un intervento di antropizzazione (messa in sicurezza convenzionale) previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire il completo disinquinamento, mediante la totale eliminazione di eventuali ordigni residuati bellici presenti in un’area.
Tale attività è rappresentata dalla bonifica precauzionale da ordigni bellici, da eseguirsi secondo le Direttive Tecniche emesse dal Ministero della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio e successivamente approvate mediante il rilascio del Parere Vincolante da parte degli Organi Esecutivi Periferici, il 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. di Padova e il 10° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. di Napoli.
ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER I SERVIZI DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI
Supporto in fase di progettazione per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini del rilascio del Parere Vincolante emanato dagli Organi Esecutivi Periferici, quali Documento Unico di Bonifica Bellica (DUB) con indicazione delle modalità tecnico-operative per la corretta esecuzione del servizio, Elaborato Grafico BST e Relazione Tecnica con l’indicazione delle attività principali da svolgersi;
Servizio di Consulenza Tecnica fornita da un apposito Dirigente Tecnico B.C.M. abilitato dal Ministero della Difesa, per il completo iter burocratico ed operativo dell’attività di bonifica bellica, dall’inizio del servizio in campo sino allo svincolo delle aree da parte degli Organi Esecutivi Periferici, relazionando l’esecuzione a regola d’arte delle attività di bonifica bellica e la corretta applicazione di tutte le condizioni riportate nei documenti progettuali approvati dall’Ente Ministeriale, nonché contrattuali stipulati con le ditte incaricate.
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